IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale
delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  ad  ordinamento
militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei
rispettivi dirigenti civili e militari,  del  personale  di  leva  ed
ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli  2  e  7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e
dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria), per le  Forze  di
polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e  Corpo  della
guardia di finanza) e  per  le  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed
Aeronautica); 
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto  legislativo
n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure  negoziali
e di concertazione, rispettivamente per il personale delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate; 
  Visto  il  comma  12,   dell'articolo   7,   del   citato   decreto
legislativo n. 195 del 1995, nel testo introdotto  dall'articolo  63,
comma 2, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  che
dispone: «La disciplina emanata con i decreti  del  Presidente  della
Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la  parte
economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti,  e  conserva  efficacia  fino  alla  data  di
entrata in vigore dei decreti successivi»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  in
data 2 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17
luglio 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale  che
partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo  sindacale,
per il triennio 2019-2021, riguardante  il  personale  non  dirigente
delle Forze di Polizia ad ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato  e
Corpo della Polizia Penitenziaria)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,  n.
39, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze  di  polizia
ad ordinamento civile e militare  «Triennio  normativo  ed  economico
2016-2018»; 
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il  personale  non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  (Polizia  di
Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per  il  triennio  2019-2021,
sottoscritta - ai sensi delle  richiamate  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre  2021  dalla
delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  seguenti   organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale: 
    per la Polizia di Stato: 
      SIULP; 
      SAP; 
      Federazione COISP; 
      SIAP; 
      FSP Polizia di Stato - gia' UGL Polizia di Stato - ES-LS; 
      SILP CGIL; 
    per il Corpo di polizia penitenziaria: 
      SAPPE; 
      OSAPP; 
      UILPA PP; 
      SINAPPe; 
      USPP; 
      CISL FNS; 
      CGIL FP/PP; 
      FSA CNPP; 
  Visto lo schema di provvedimento di  concertazione  riguardante  il
personale  non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)  per
il  triennio  2019-2021,  concertato  -  ai  sensi  delle  richiamate
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data
23 dicembre 2021 dalla delegazione di  parte  pubblica,  dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando  generale  del  Corpo
della guardia di finanza,  dalla  Sezione  COCER  carabinieri,  dalla
Sezione COCER guardia di finanza; 
  Visti l'articolo 1 commi 436, 437 e 440  della  legge  30  dicembre
2018 n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019 n.
160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre  2020  n.
178, l'articolo 30,  commi  7-quater,  7-quinquies  e  7-septies  del
decreto-legge   25   maggio   2021    n.    73,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021  n.  106  e  l'articolo  1,
commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995; 
  Considerato che l'ipotesi di accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile  e'  stata  sottoscritta  da  tutte  le
organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo  schema
di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento  militare  e'
stato concertato con entrambe le Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di
finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2022 con la  quale  sono  stati  approvati,  ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del 1995, previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie  e  in
assenza delle osservazioni di  cui  ai  commi  4  e  6  del  medesimo
articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante  il  personale
non dirigente delle Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  lo
schema  di  provvedimento  riguardante  le  Forze   di   polizia   ad
ordinamento militare in precedenza indicati; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'interno, dell'economia e  delle  finanze, della  difesa  e della
giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  il
presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato  e  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e  del
personale di leva. 
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo  n.  195  del  1995,  pari  al
trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta
per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.  La  predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  7  del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,   recante
          «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate.», pubblicato nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle  Forze  di  polizia  anche  ad  ordinamento
          militare  e  delle  Forze  armate,  esclusi  i   rispettivi
          dirigenti civili, gli  ufficiali  generali,  gli  ufficiali
          superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
          di leva, sono stabilite dal presente  decreto  legislativo.
          Il rapporto di impiego del personale civile e militare  con
          qualifica dirigenziale resta  disciplinato  dai  rispettivi
          ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4,  e  delle  altre
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi  secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione  di   separati
          decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
          rispettivamente il personale delle Forze di  polizia  anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.». 
              «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato: 
                A) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
                B) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate.». 
              «Art.  7  (Procedimento).  -  1.   Le   procedure   per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'articolo  2  sono  avviate  dal  Ministro  per  la
          funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini  di
          scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro  lo  stesso
          termine, le organizzazioni sindacali  del  personale  delle
          Forze di polizia ad ordinamento civile  possono  presentare
          proposte e richieste relative alle  materie  oggetto  delle
          procedure stesse. Il COCER Interforze puo'  presentare  nel
          termine   predetto,   anche   separatamente   per   sezioni
          Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
          proposte e richieste al Ministro per la funzione  pubblica,
          al Ministro della difesa e, per il Corpo della  Guardia  di
          finanza, al Ministro delle finanze, per  il  tramite  dello
          stato  maggiore  della  Difesa  o  del   Comando   generale
          corrispondente. 
              1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno  inizio
          contemporaneamente  e  si  sviluppano  con   carattere   di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,   per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e   della   sottoscrizione   dei   relativi    schemi    di
          provvedimento, per quanto attiene le Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 
              2. Al fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita', il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7,  puo'
          convocare, anche congiuntamente, le  delegazioni  di  parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia
          di finanza e dei COCER di cui  all'art.  2,  nonche'  delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  di
          cui al medesimo art. 2. 
              3.  Le  trattative  per  la  definizione   dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si  svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi  di  accordo  di  cui  al  comma   3   possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo. 
              5.  I  Lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante   le   Forze   di   polizia   ad
          ordinamento  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera B), si  svolgono  in  riunioni  cui  partecipano  i
          delegati dei Comandi generali dell'Arma dei  carabinieri  e
          del Corpo della Guardia di finanza e  rappresentanti  delle
          rispettive  sezioni  COCER   e   si   concludono   con   la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
              6. Le Sezioni Carabinieri  e  Guardia  di  finanza  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 5, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti, le loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento riguardante le Forze armate  si  svolgono  in
          riunioni cui partecipano i delegati  dello  stato  maggiore
          della  Difesa  e  i  rappresentanti  del   COCER   (sezioni
          Esercito, Marina e Aeronautica)  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
              8. Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 7, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti le  loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 
              9.  Per  la  formulazione  di  pareri,   richieste   ed
          osservazioni  sui  provvedimenti   in   concertazione,   il
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola  e
          delibera nei comparti. I comparti interessati  sono  due  e
          sono formati  rispettivamente  dai  delegati  con  rapporto
          d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica,  e
          dai  delegati  con   rapporto   d'impiego   delle   Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza. 
              10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3  e
          gli schemi di provvedimento di cui ai  commi  5  e  7  sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli  oneri
          riflessi   del   trattamento    economico,    nonche'    la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta, ivi compresa quella eventualmente  rimessa  alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere l'esecuzione parziale,  o  totale,  in  caso  di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere la richiesta -  da  parte  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il  tramite  dei
          rispettivi Comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa - al Nucleo di valutazione della spesa  relativa  al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro  dall'art.  10  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi esorbitanti sulla base delle  rilevazioni  effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale   di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime. 
              11. Il Consiglio dei Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla   sottoscrizione,   verificate   le    compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6 e 8, approva l'ipotesi di accordo  sindacale  riguardante
          le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli  schemi  di
          provvedimento  riguardanti  rispettivamente  le  Forze   di
          polizia ad ordinamento militare e le Forze  armate,  i  cui
          contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente  della
          Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i  quali  si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
              11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 
              12. La disciplina emanata con i decreti del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma  11  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
          termini di scadenza  previsti  dai  precedenti  decreti,  e
          conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore  dei
          decreti successivi. 
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al   presente   decreto   non   vengano   definiti    entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2018, n. 39, recante «Recepimento dell'accordo sindacale  e
          del provvedimento di concertazione  per  il  personale  non
          dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare "Triennio normativo ed  economico  2016-2018"»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100. 
              - Si riporta i commi 436, 437  e  440  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
              «436. Per il  triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
          milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni  di  euro
          per l'anno  2020  e  in  3.375  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2021. 
              437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli
          oneri contributivi ai  fini  previdenziali  e  dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono  a
          costituire   l'importo   complessivo   massimo    di    cui
          all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196.». 
              «440.  Nelle  more  della  definizione  dei   contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
          negoziali riguardanti il personale  in  regime  di  diritto
          pubblico relativi al triennio  2019-2021,  a  valere  sulle
          risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e  438,
          si  da'  luogo,  in  deroga  alle  procedure  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, all'erogazione: 
                a) dell'anticipazione  di  cui  all'articolo  47-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nonche'  degli  analoghi   trattamenti   disciplinati   dai
          provvedimenti negoziali relativi al personale in regime  di
          diritto pubblico, nella misura percentuale,  rispetto  agli
          stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
          al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal  1°
          luglio 2019; 
                b) al personale di cui all'articolo 2, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dell'elemento
          perequativo una tantum ove previsto dai relativi  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  riferiti   al   triennio
          2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i  criteri  ivi
          definiti e con decorrenza dal 1°  gennaio  2019  fino  alla
          data di definitiva sottoscrizione dei contratti  collettivi
          nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che  ne
          disciplinano il riassorbimento.». 
              - Si riporta il comma 127 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022.»: 
              «127.  All'articolo  1,  comma  436,  della  legge   30
          dicembre 2018, n. 145,  le  parole:  "1.425  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1.750  milioni"  e  le  parole:
          "1.775 milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "3.375
          milioni".». 
              - Si riportano i commi 959 e 996 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»: 
              «959. Le risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  1,
          comma 436, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
          incrementate di 400  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021.». 
              «996.  Per   i   peculiari   compiti   connessi   anche
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   svolti   dal
          personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  a
          decorrere dall'anno 2021, e' istituito  un  Fondo  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro da  destinare,  nell'ambito
          dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
          2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
          economici accessori.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 7-quater,
          7-quinquies e 7-septies, del decreto-legge 25 maggio  2021,
          n. 73, recante «Misure urgenti  connesse  all'emergenza  da
          COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
          i servizi  territoriali.»,  convertito,  con  modificazioni
          dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: 
              «Art. 30 (Misure per lo sviluppo della sanita' militare
          e  della  capacita'  produttiva  nel  settore  vaccinale  e
          antidotico). - Omissis. 
              7-quater. In  relazione  alla  specificita'  del  ruolo
          prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre  2010,  n.
          183, e ai peculiari  compiti  svolti  dal  personale  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco,   connessi   anche   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,  in
          aggiunta a quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  436,
          della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'  autorizzata  la
          spesa di 77 milioni di euro annui, destinata  al  personale
          di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  al
          decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  per   i
          provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 
              7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al  comma
          7-quater: 
                a) all'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
          178, il comma 996 e' sostituito dal seguente: 
              "996.  Per   i   peculiari   compiti   connessi   anche
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   svolti   dal
          personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  a
          decorrere dall'anno 2021, e' istituito  un  Fondo  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro da  destinare,  nell'ambito
          dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
          2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
          economici accessori"; 
                b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29  maggio
          2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente: "In relazione a  quanto  previsto  in  attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo"; 
                  2) al comma 6, il terzo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "In relazione a  quanto  previsto  in  attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo". 
              Omissis. 
              7-septies. Agli oneri  derivanti  dal  comma  7-quater,
          pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
          si provvede: 
                a) quanto a 33 milioni di euro per  l'anno  2021,  53
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2029,
          43 milioni di euro per l'anno 2030 e  53  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2031,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
                b) quanto a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2030,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190; 
                c) quanto a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  utilizzo  del  fondo   di   parte
          corrente iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo
          34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
                d) quanto a 24 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo scopo parzialmente utilizzando: 
                  1)   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze per 3.038.400  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021; 
                  2) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
          giustizia per 1.838.400 euro  per  l'anno  2021,  3.861.200
          euro per l'anno 2022 e 1.838.400  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023; 
                  3)   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
          dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021,  4.546.000
          euro per l'anno 2022 e 6.568.800  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023; 
                  4) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
          difesa per 12.554.400  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2021.». 
              - Si riportano i commi 604 e 605 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.»: 
              «604. Al fine di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno  2021,
          n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori
          del  personale  dipendente  dalle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n.  165,  possono  essere  incrementate,  rispetto  a
          quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e
          criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale
          relativa al  triennio  2019-2021  o  dai  provvedimenti  di
          determinazione o autorizzazione dei  medesimi  trattamenti,
          di  una  misura  percentuale  del  monte  salari  2018   da
          determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti  di
          una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi  ai  fini
          previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive,   mediante   l'istituzione   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
          un apposito fondo con una dotazione di pari importo e,  per
          le restanti amministrazioni, a valere sui  propri  bilanci,
          con la medesima percentuale e i medesimi  criteri  previsti
          per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo
          gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di  settore
          ai sensi dell'articolo 47, comma 2,  del  predetto  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma  604,
          la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e'
          ripartita annualmente,  a  decorrere  dall'anno  2022,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta dei Ministri per  la  pubblica  amministrazione  e
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri
          dell'interno, della difesa e della  giustizia,  nell'ambito
          della ripartizione indicata nell'allegato  8  annesso  alla
          presente legge, per essere destinata, in  via  prioritaria,
          all'incremento delle  risorse  finanziarie  destinate  agli
          istituti  contrattuali   aventi   natura   di   trattamento
          economico accessorio  del  personale  non  dirigente  delle
          Forze  di  polizia  e  delle  Forze  armate,  introdotti  a
          decorrere  dal  triennio  contrattuale  2019-2021   e,   in
          subordine,   all'incremento   delle    risorse    per    la
          corresponsione  delle  ore  di  lavoro  straordinario.   Le
          risorse residue di cui al  presente  comma  sono  destinate
          all'incremento   delle   disponibilita'   dei   fondi   per
          l'efficienza dei servizi istituzionali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e)». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
          del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  195  si  veda
          nelle note alle premesse.